Art. 7.

      1. All'articolo 7 della legge n. 266 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità» sono inserite le seguenti: «, che garantiscano il coinvolgimento degli utenti,».